REGOLAMENTO INTERNO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “BENI CULTURALI, FORMAZIONE E TERRITORIO”

DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

(afferente al Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società).

[Approvato dal Collegio dei docenti del Dottorato nella seduta del 10 Ottobre 2018 e dal consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società il 23 Ottobre 2018.]

Art. 1 – Obiettivi del Regolamento interno.

  1. Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 8 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con Decreto n.1127/16 del 13/05/2016 (d’ora in avanti “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”), il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Beni Culturali, Formazione e Territorio” dispone il presente Regolamento al fine di disciplinarne gli organi.

Art. 2 – Collegio dei docenti del Dottorato.

  1. Al Collegio dei docenti del Dottorato (d’ora in avanti “Collegio”) si applicano le disposizioni dell’art. 3, commi 2 e 3 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.
  2. Il Collegio è composto da docenti di prima e seconda fascia e da ricercatori, accreditati secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 8 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.
  3. Le sedute del Collegio sono considerate valide in presenza dei 2/3 dei membri accreditati, esclusi gli assenti per giustificato motivo. Sono considerate comunque giustificate le assenze dei docenti di Università straniere, residenti all’estero.
  4. Oltre ai docenti e ricercatori, di cui al precedente comma 2, possono far parte del Collegio, con diritto di voto, studiosi di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli universitari e docenti di Università straniere, proposti dai membri accreditati del Collegio e in seguito sottoposti a procedura di accreditamento.
  5. Il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato partecipa alle sedute del Collegio senza diritto di voto.
  6. Oltre ai membri accreditati, possono far parte del Collegio anche ulteriori docenti e studiosi con funzione esclusivamente consultiva; la loro nomina è proposta dal Coordinatore del Collegio dei docenti o da uno dei membri accreditati del Collegio ed è approvata a maggioranza semplice. I docenti e studiosi con funzione esclusivamente consultiva possono partecipare a tutte le riunioni del Collegio, non venendo tuttavia conteggiati ai fini del numero legale.

Art. 3 – Coordinatore del Collegio dei docenti.

  1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti (d’ora in avanti “Coordinatore”) svolge i compiti stabiliti all’art. 3, comma 4 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”, cui si fa rinvio.
  2. Il Coordinatore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” facenti parte del Collegio come membri accreditati.
  3. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
  4. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Coordinatore, il Decano convoca il Collegio per l’elezione. Le candidature devono pervenire al Decano almeno una settimana prima della convocazione. Il Coordinatore viene eletto a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda.
  5. In caso di impedimento o assenza, il Coordinatore è sostituito dal Decano del Collegio.

Art. 4 – Curricula del Dottorato di Ricerca.

  1. Il Dottorato di Ricerca in “Beni Culturali, Formazione e Territorio” è organizzato nei seguenti curricula:
    1. Beni archeologici e storico-artistici (Settori Concorsuali di riferimento: 10/A1; 10/B1);
    2. Educazione (Settori Concorsuali di riferimento: 11/D1; 11/D2);
    3. Musica e spettacolo (Settori Concorsuali di riferimento: 10/C1);
    4. Paesaggio e territorio (Settori Concorsuali di riferimento: 11/B1).
  2. Per l’istituzione di un curriculum è necessaria la rappresentanza nel Collegio di almeno tre membri accreditati inquadrati nei rispettivi Settori Concorsuali di riferimento; ad essi possono aggiungersi altri membri inquadrati in Settori Concorsuali compatibili, previa approvazione del Collegio.
  3. I membri di ogni curriculum devono designare un Responsabile, la cui nomina è approvata dal Collegio.
  4. L’afferenza dei membri stranieri ai curricula è approvata dal Collegio, su proposta dei Responsabili dei curricula medesimi.
  5. La funzione primaria dei curricula è quella di promuovere e organizzare le attività didattiche e di ricerca funzionali al Dottorato, secondo temi e metodologie condivisi dai rispettivi membri e dai dottorandi che ad essi fanno riferimento.
  6. L’istituzione di un nuovo curriculum è disposta secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5 – Giunta del Dottorato.

  1. La Giunta del Dottorato (d’ora in avanti “Giunta”) è l’organo che presiede al coordinamento dei curricula.
  2. La Giunta è composta – oltre che dal Coordinatore – dai Responsabili dei curricula o, in loro sostituzione e con delega comunicata al Coordinatore, da altri membri accreditati. Le proposte della Giunta sono approvate dal Collegio a maggioranza assoluta. Il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
  3. La Giunta collabora con il Coordinatore e con il Collegio alla gestione e all’organizzazione delle attività dei curricula, nonché alle altre attività comuni del Dottorato, siano esse legate alla didattica, alla ricerca o ad aspetti di tipo amministrativo e/o procedurale.
  4. È competenza della Giunta la proposta – per la successiva approvazione del Collegio – dei nominativi dei valutatori esterni (le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 6, comma 3 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”) e dei membri delle commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo. Il responsabile di ogni curriculum, o il suo delegato, presenterà detti nominativi d’intesa con gli altri membri del suo curriculum di appartenenza.

Art. 6 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato.

  1. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Collegio a maggioranza assoluta e sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società.

Art. 7 – Norma di rinvio.

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali di riferimento e dal “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.